IRAP E LIBERO PROFESSIONISTA: L’ESCLUSIONE SI BASA SU PRINCIPI TALVOLTA ANCORA INCERTI

Breve excursus storico 

La sentenza della Corte Costituzionale del 21 maggio 2001, n. 156 ha enunciato la legittimità dell'assoggettamento all'IRAP di ogni tipo di attività autonomamente organizzata sia imprenditoriale sia professionale, ma allo stesso tempo ha evidenziato la possibilità che le attività di lavoro autonomo prive di autonoma organizzazione potessero essere considerate escluse dall'applicazione del tributo. Si trattò di una vera e propria scintilla nel pagliaio: infatti la Corte Costituzionale diede il via alla presentazione dei ricorsi da parte di tutti i lavoratori autonomi non operanti tramite una stabile organizzazione.

L'Amministrazione finanziaria – per contro - ha sempre sostenuto che l'organizzazione è un elemento presente in ogni attività imprenditoriale o professionale. Anche l'Agenzia delle Entrate però ha dovuto tenere conto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale. La circolare 13 giugno 2008, n. 45/E prende atto del consolidarsi della giurisprudenza, e cerca di definire gli ambiti di applicazione del tributo.

In modo particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza 7 marzo 2007, n. 3676, ha fornito una ricostruzione puntuale delle tre tesi in merito all'ambito di applicazione dell'IRAP.

Secondo la tesi, sostenuta dagli esercenti arti e professioni, essi non sono soggetti passivi di imposta data la prevalenza dell'aspetto professionale su quello organizzativo. Essi affermano che l'intuitus personae, ovvero il carattere personale della prestazione, è talmente rilevante da non consentire allo studio del professionista di avere una sua autonoma organizzazione (senza il medico o l’avvocato, lo studio non potrebbe svolgere alcuna attività, se non quelle surrettizie all’opera del professionista). L'IRAP, pertanto, in base a questo orientamento, non è dovuta.

A tale interpretazione, si contrappone la tesi dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui i professionisti e gli artisti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), sono sempre e comunque soggetti passivi di imposta, nonostante il legislatore abbia inserito l'espressione attività autonomamente organizzata nell'art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'IRAP. Per l'Agenzia delle Entrate, quindi, rientrano tra i soggetti obbligati al versamento del tributo tutti i titolari di partita IVA, esclusi i collaboratori a progetto e gli occasionali.

Tra i due orientamenti, appena esposti, la Corte di Cassazione ha adottato una tesi intermedia, sostenendo che la risposta deve ricercarsi nel concreto dello svolgimento dell'attività professionale, verificando se il professionista si giovi o meno di un supporto organizzativo. Pertanto, secondo la Corte Suprema, l'espressione "autonoma organizzazione ", aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 137/1998 all'art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, non è ininfluente, come invece sostiene l’Agenzia delle Entrate. L'autonoma organizzazione non esisterebbe per il solo svolgimento di un'attività artistica o professionale, ma bensì per l'esistenza di un apparato distinto dal professionista e composto da beni strumentali e lavoro altrui.

 Gli elementi da verificare

L'esclusione dall'IRAP, secondo i giudici della Corte di Cassazione deve essere valutata caso per caso, con un mero accertamento di fatto, cercando di individuare l'eventuale "surplus " che crea valore aggiunto rispetto alla sola attività intellettuale. Due sono gli elementi qualificanti secondo la Corte di Cassazione affinché ci sia un'autonoma organizzazione:

· la responsabilità dell'organizzazione;

· la presenza di una struttura, composta da uomini e da mezzi, operante al servizio del professionista.

La mancanza o la carenza di questi fattori, che il contribuente deve dimostrare, determina l'inapplicabilità dell'IRAP.

Inoltre, la sentenza n. 3678/2007 contiene indicazioni per il giudice di merito, il quale dovrà verificare la composizione del quadro RE del modello Unico in cui si determina il reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF, ponendo la propria attenzione sulla composizione di alcuni costi (righi da 16 a 18). In particolare, le voci di maggiore interesse al fine di valutare l'applicabilità o meno dell'IRAP sono l’esistenza di quote di ammortamento di beni strumentali, i canoni di locazione finanziaria e non, le spese relative agli immobili, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni e i compensi elargiti a terzi e gli interessi passivi.

Nel caso in cui il giudice, con una valutazione sia logica sia socio-economica, non rilevi la presenza di dipendenti e/o collaboratori o l'impiego di beni strumentali oltre quelli indispensabili alla professione, quali ad esempio il computer, sarà possibile dichiarare l'assenza di una struttura organizzativa e produttiva tassabile ai fini IRAP.

 La circolare n. 45/E/2008

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 13 giugno 2008, n. 45/E ha affermato che, preso atto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell'assoggettamento generalizzato all'IRAP degli esercenti arti e professioni. L’intervento dell'Amministrazione finanziaria rappresenta un passo avanti a favore del contribuente e si aggiunge alle indicazioni rinvenibili nella circolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 5 giugno 2008, n. 2/IR e nella risposta all'Interrogazione parlamentare 4 giugno 2008, n. 5-00072. L'Agenzia delle Entrate però, non ha inserito limiti numerici, al fine di consentire una immediata ed oggettiva identificazione dei professionisti per i quali l'IRAP non è dovuta.

In particolare, nella circolare, l'Agenzia afferma che, ai fini dell'esistenza dell'autonoma organizzazione:

· rileva la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo per lo svolgimento dell'attività, anche qualora non siano acquisiti direttamente, ma da terzi a qualunque titolo;

· i beni strumentali, così come indicati, rilevano anche quando il loro costo è stato interamente dedotto;

- deve sussistere la mancanza di spese sostenute per lavoro dipendente o per collaboratori.

Pertanto, al di fuori dell’ipotesi di esclusione dei contribuenti “minimi”, è necessario valutare caso per caso.

E’ plausibile ritenere, per esempio, che il professionista sia escluso dall'applicazione dell'IRAP quando svolge l’attività presso terzi, senza una propria struttura: si è di fronte ad una condizione oggettiva difficilmente contestabile da parte dell’Ufficio. Parimenti, il professionista senza dipendenti o collaboratori, dotato di computer e autovettura, sarà escluso dall’imposta.

I comportamenti da adottare

Il contribuente che ritenga di non essere soggetto passivo IRAP può, alternativamente:

1.- omettere di presentare la dichiarazione, esponendosi in tal modo ad un eventuale atto di rettifica dell'Ufficio;

                2.-  presentare la dichiarazione ed eseguire il versamento, proponendo, successivamente, un'istanza di rimborso;

3.- compilare la dichiarazione, e, successivamente, omettere, in tutto o in parte, il versamento, rischiando di ricevere una cartella di pagamento emanata a seguito di liquidazione automatica.

 

Il comportamento adottato può comportare conseguenze diverse, anche sul piano processuale.

 

Caso 1: l’omessa presentazione della dichiarazione

A partire dall’esercizio 2008, la dichiarazione IRAP è una dichiarazione indipendente, non più collegata al modello Unico. E’ opportuno segnalare che a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2006 (UNICO 2007), è stato rimosso il c.d. "blocco informatico" che impediva l'invio telematico del modello Unico che contenesse soltanto il quadro RE e non il quadro IQ. A fronte di tale circostanza, l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP sembrerebbe la strada implicitamente indicata dall'Agenzia delle Entrate per opporsi al pagamento dell'imposta (circolare Istituto di ricerca dottori commercialisti ed esperti contabili 5 giugno 2008 n. 2/IR, par. 10). Anche il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, on. Daniele Molgora, in risposta all'interrogazione parlamentare 4 giugno 2008 n. 5-00072, ha affermato che il professionista che si ritiene privo di autonoma organizzazione può presentare il Modello UNICO 2008 senza compilare il quadro IQ. Infatti, la mancata compilazione della dichiarazione IRAP:

> non incide sulla correttezza dell'invio telematico del modello Unico (dal 2008 è una dichiarazione a tutti gli effetti autonoma);

> preclude l'attività di controllo da parte dei competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

 

Termini per la notifica dell'avviso di accertamento

L'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (artt. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 e 43, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973).

 

Onere della prova

In sede contenziosa, in base al principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), è l'Ufficio che deve dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo. Infatti, "l'assenza di autonoma organizzazione non costituisce (...) una semplice esimente dall'applicazione del tributo, posto che la presenza di una struttura autonomamente organizzata è elemento essenziale del presupposto imponibile, così come ricostruito dalla Corte Costituzionale, in aggiunta al mero esercizio abituale dell'attività" (circolare dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 5 giugno 2008 n. 2/IR, par. 10).

 

Riscossione

In presenza di ricorso, l'Ufficio può iscrivere a ruolo la metà dell'imposta corrispondente al maggiore imponibile accertato, mentre non dovrebbe essere possibile la riscossione delle sanzioni.

 

Sanzioni

L'art. 32 del D.Lgs. n. 446/1997 sancisce che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta.

Nella fattispecie in esame, resta ferma la possibilità di chiedere al giudice la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, affermando che la violazione di legge è giustificata da "obiettive condizioni di incertezza". La giurisprudenza tra i fatti sintomatici di obiettiva incertezza ha individuato anche l'ambiguità della norma o la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti: per questo motivo, in considerazione del consolidato orientamento della Cassazione in tema di IRAP, potrebbero sorgere dubbi sull'applicabilità della norma.

 

Caso 2: la presentazione della dichiarazione, l’esecuzione del versamento, proponendo, successivamente, l'istanza di rimborso

Una ulteriore strategia è quella di provvedere alla dichiarazione e al versamento dell'imposta, e di presentare una successiva istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 (si veda anche la circolare dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 5 giugno 2008 n. 2/IR, par. 9).

In questo caso non sono dovute sanzioni.

 

Presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Nel caso in cui sia stata emanata la legge regionale applicativa dell’IRAP:

·se esiste una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate, l'istanza va proposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente;

·se non esiste la Convenzione, l'istanza va proposta alla Regione.

 

Termini di presentazione della domanda

Con alcune pronunce (Cass. 15 settembre 2006 n. 20057 e 10 gennaio 2004 n. 198), la Corte di Cassazione ha ribadito che il termine di presentazione dell'istanza di rimborso decorre:

·dalla data di versamento del saldo, se il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza dei versamenti in acconto rispetto a quanto dovuto a saldo oppure da pagamenti provvisori in quanto subordinati alla definitiva determinazione dell'obbligazione;

·dalla data di versamento dell'acconto se esso non era dovuto, ovvero non era dovuto in quella misura, ovvero la relativa disposizione non era applicabile.

Nel caso di specie, si configura un'ipotesi di soggettiva esclusione dal tributo per cui, anche in chiave prudenziale, l'istanza dovrebbe essere presentata entro 48 mesi dalla data di versamento dell'acconto.

 

Proposizione del ricorso

Il ricorso può essere proposto decorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego del rimborso. In caso di "silenzio-rifiuto", l'impugnazione deve essere presentata decorsi 90 giorni dalla proposizione dell'istanza e fino quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

 

Onere della prova

Nelle liti di rimborso, l'onere della prova spetta al contribuente (in questo senso, anche la circolare Agenzia delle Entrate 13 giugno 2008 n. 45, par. 10).

 

Censura relativa all'autonoma organizzazione

Il difetto del presupposto oggettivo dell'imposta deve essere sollevato in sede di ricorso introduttivo posto che, come ha sostenuto l'Amministrazione finanziaria, nella memoria (e, a maggior ragione, in appello) i motivi possono solo essere illustrati e non integrati (circolare Agenzia Entrate 13 giugno 2008 n. 45, par. 9).

   

Caso 3: la presentazione della dichiarazione e l’omissione totale o parziale del versamento

Qualora il contribuente decida di presentare la dichiarazione e di omettere – in tutto o in parte - il versamento dell'imposta (o di versare una somma minore rispetto a quella dichiarata), l'Ufficio può attivare la procedura automatizzata di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

 

Liquidazione automatica e tutela del contribuente

Il recupero dell'imposta dichiarata ma non versata avviene mediante iscrizione a ruolo delle somme e notifica della relativa cartella di pagamento.

 

Termini di notifica della cartella di pagamento

La cartella di pagamento, nelle ipotesi di liquidazione automatica, deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 25 del D.P.R. n. 602/1973).

 

Riscossione

L'imposta liquidata ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973 può essere riscossa immediatamente per intero, a prescindere dalla presentazione o meno del ricorso (art. 14 del DPR 602/1973). Resta ferma la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto sia in sede amministrativa (art. 39 del D.P.R. n. 602/1973) sia in sede giurisdizionale (art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992).

 

Sanzioni

In caso di omesso o ritardato versamento dell'imposta, in acconto o in saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dichiarata, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta non versata (art. 34 del D.Lgs. n. 446/1997). In tale ipotesi, sono applicabili gli istituti del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) e della riduzione delle sanzioni in caso di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della "comunicazione bonaria" (art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997).

 

Contestazione della pretesa erariale

In sede processuale, è controversa la possibilità, per il contribuente, di sindacare la debenza del tributo, posto che l'Ufficio potrebbe sostenere che il contribuente, avendo presentato la dichiarazione, abbia implicitamente ammesso di essere soggetto passivo dell'imposta. Di recente, proprio in tema IRAP, la Comm. Trib. Provinciale di Pisa ha accolto il ricorso di un professionista che, pur avendo compilato il quadro IQ di Unico per l’anno 2004, ma ritenendo di non soddisfare le condizioni per dover pagare il tributo, non ha provveduto al versamento, avvalendosi della possibilità di modificare la propria dichiarazione in sede contenziosa, seguendo l’insegnamento dei giudici di Cassazione (Sentenza n. 22021/2006).

 

Posizione della giurisprudenza

E’ necessario segnalare che ogni caso è a se stante, e richiede una attenta valutazione prima di decidere la strategia comportamentale più adeguata. Non fosse altro per evitare di incappare in un contenzioso, ove insita è l’alea del giudizio. E’ altresì doveroso affermare che la giurisprudenza maggioritaria, quando si è occupata del tema, si è espressa in senso favorevole al contribuente.